Patto di non concorrenza
      AGENTI, 
      INDENNIZZATO IL “PATTO”
  Dal 1’ Giugno 2001 l'Agente va 
      risarcito per la clausola di non concorrenza.
  Dal 1’ Giugno 2001 il 
      patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà essere indennizzato. 
      Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione della direttiva 86/653/Cee, che 
      ha modificato l’articolo 1751 del Codice civile. Quest’ultimo 
      disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, è stato 
      introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in attuazione dell’articolo 
      20 della direttiva comunitaria 86/653, ed è integrato dall’ultima legge 
      comunitaria: la validità del patto di non concorrenza stipulato in 
      contratto, dal 1’ Giugno, è subordinato alla corresponsione di uno 
      specifico corrispettivo a titolo di indennità. Il testo dell’articolo 
      1751-bis del Codice civile prevede, innanzitutto, che il patto limitativo 
      della concorrenza da parte dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto, 
      abbia la forma scritta. E’ necessario evidenziare la differenza rispetto 
      alla norma generale sul patto di non concorrenza, di cui all’articolo 2596 
      del Codice, secondo cui il patto deve essere scritto ai soli fini 
      probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità in mancanza di una sua 
      redazione. In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del Codice pone una 
      limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale deve fare 
      espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o 
      servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia. Il 
      patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa 
      anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di 
      quella ove l’agente svolgeva la sua attività l’agente durante l’esecuzione 
      del contratto, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o 
      ulteriori nel genere rispetto a quelli che l’agente aveva l’impegno di 
      promuovere. La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite 
      massimo di due anni dal giorno in cui è avvenuta l’estinzione del rapporto 
      contrattuale tra preponente e l’agente. L’articolo 1751 bis del Codice, 
      tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo più lungo, non 
      prevede l’automatica riduzione del termine a quello di due anni indicato 
      dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica con gli 
      articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia automatica senza che si debba 
      considerare nullo l’intero patto di non concorrenza. Con riferimento 
      alle novità introdotte dalla legge comunitaria del 2000 la previsione 
      relativa all’indennità di natura non provvigionale da corrispondersi 
      all’agente, qualora accetti la stipulazione del patto di non concorrenza, 
      ha creato non pochi problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno 
      anche sul piano operativo. Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva 
      86/653/Cee nulla dispone circa l’obbligo di corrispettivo per l’agente 
      vincolato al patto. Per quanto concerne i parametri da considerarsi per 
      calcolare il compenso, la novella specifica, innanzitutto, che l’importo 
      deve avere natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà 
      essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa rispetto a 
      quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia. La norma precisa 
      poi che la determinazione del corrispettivo, operata dalle parti tenendo 
      conto degli accordi economici nazionali di categoria (che, tuttavia, a 
      oggi nulla prevedono), dovrà essere commisurata alla durata del patto, 
      alla natura del contratto nonchè dell’indennità di cessazione del 
      rapporto. In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in 
      oggetto sarà rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener 
      conto di ulteriori parametri quali la media delle provvigioni percepite 
      durante l’esecuzione del rapporto e la loro incidenza sul volume di affari 
      prodotto dall’agente nel medesimo periodo, delle cause che hanno 
      determinato la cessazione del contatto di agenzia, dell’ampiezza della 
      zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno monomandatario. Diversi 
      sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della nuova disposizione 
      codicistica, tanto in relazione ai contratti esistenti, quanto in 
      relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai primi, anche se i patti di 
      non concorrenza stipulati non prevedano un corrispettivo, essi non saranno 
      in ogni caso nulli, ma manterranno la loro validità, ferma restando la 
      possibilità delle parti di accordarsi per la determinazione del compenso o 
      di ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in via 
      equitativa. Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino 
      per non dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto 
      (ovvero l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta 
      concorrente), nulla sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di 
      indennità. Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del 
      rapporto, all’agente venga corrisposta l’indennità ex articolo 1751-bis 
      del Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo 
      stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo caso il 
      preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del 
      danno subito, chiedendo sia la corresponzione della somma prevista a 
      titolo penale proprio per violazione del patto medesimo (è sempre 
      auspicabile prevedere, sin dalla stipula del contratto, una penale a 
      carico dell’agente specifica per questa ipotesi), sia la restituzione 
      dell’indennità ingiustamente 
  percepita. 
    
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